Onorevoli Colleghi! - Con la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 116 del 9 giugno 2007 sono state dichiarate nulle le multe degli automobilisti che parcheggiano nelle aree a pagamento se in prossimità a quelle zone non è stato predisposto anche un «parcheggio libero». La Corte di cassazione, nelle motivazioni, ha sottolineato l'obbligo disposto dal vigente comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), secondo il quale, nei centri urbani - ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e di quelle di particolare rilevanza urbanistica - gli amministratori comunali hanno l'obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria. La pur comprensibile ratio della norma del 1992 non teneva conto della sempre più pressante esigenza di adottare misure, sia di regolamentazione, sia di disincentivazione, volte ad una riduzione del traffico veicolare privato nelle aree urbane. Ciò sia per le questioni legate alla congestione e all'eccessiva pressione delle automobili all'interno delle città, sia per le ragioni legate alla sicurezza, alla tutela ambientale, alla salute e agli elevati consumi energetici.
L'esperienza maturata attraverso i sistemi di tariffazione della sosta - che andrebbero utilmente uniti ai sistemi di road pricing, già ampiamente utilizzati in altri Paesi europei - sta dimostrando quanto alcune di queste politiche siano molto efficaci e permettano da un lato la dissuasione dell'uso del mezzo privato e